Associazione

Titolo I  Costituzione e scopi

Art. 1

E’ costituita un’associazione culturale denominata “Associzione Pro Canonica e Beni Storici”. L’Associazione ha sede in Pontecorvo (FR) ed operare principalmente nel territorio di Pontecorvo.

Art. 2

L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, perseguendo le seguenti finalità:

Individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Storici, Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo-ento antropologici) collaborando con tutti gli enti e le autorità preposte;

In tale ambito l’Associazione persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni dirette alla generalità della popolazione e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite degli associati.

In particolare, l’Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie, si propone di:

  1. a) sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e straniera, in particolare i giovani, ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Storici,Culturali ed Ambientali;
  2. b) stimolare l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi, allo scopo di proteggere, accrescere e valorizzare il patrimonio dei Beni Storici, Culturali ed Ambientali;
  3. c) collaborare con tutte le associazioni, Enti preposti e soggetti privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all’estero;
  4. d) assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell’Associazione;
  5. e) gestire e promuovere campi archeologici, missioni, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni, in osservanza alle leggi vigenti, per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
  6. f) favorire iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Storici, Culturali e Ambientali;
  7. g) promuovere la compilazione, la pubblicazione, l’edizione e la diffusione di riviste, notiziari, documentari, guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, di prodotti multimediali, di siti Internet, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant’altro riguardante i Beni Storici, Culturali e Ambientali;
  8. h) promuovere ed organizzare attività di formazione culturale e professionale per gli associati nell’ambito dei Beni Storici, Culturali e Ambientali;
  9. i) promuovere ed organizzare attività didattiche e corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale nell’ambito dei Beni Storici, Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed Enti pubblici e privati, rivolti in particolare ai nuovi soci e preparatori all’attività pratica;
  10. l) incoraggiare, favorire e promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Storici, Culturali e Ambientali oggetto dell’attività dell’Associazione sia in generale che tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.
  11. m) favorire e promuovere nel mondo della scuola (in ogni ordine e grado) attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Storici, Culturali e Ambientali;
  12. n) intraprendere qualsiasi attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 3

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 4

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 6

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:

  1. a) per mancato pagamento della quota associativa;
  2. b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione. L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 7

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo II Organi dell’associazione

Art. 8

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Consiglio direttivo;
  3. c) il Presidente.

L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 9

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all’Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza.

Art. 10

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

– eleggere gli organi sociali;

– delineare il programma delle attività sociali;

– deliberare sulle modifiche del presente statuto;

– approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

– deliberare sull’eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

– deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, ai soci almeno cinque giorni prima della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere. Gli obblighi di convocazione si considerano espletati in caso di comunicazione effettuata con qualunque strumento che ne garantisca la dimostrabilità, o anche mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede sociale; L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 11

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

Art. 12

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle convocazione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto cinque membri eletti dall’Assemblea ordinaria; Tre dei cinque membri del consiglio direttivo vanno obbligatoriamente eletti tra le liste dei soci fondatori;

Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

– la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea;

– la nomina, al suo interno, del Presidente, Vice Presidente e del Segretario;

– l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;

– l’esclusione degli associati;

– la redazione annuale del bilancio consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione deve pervenire, ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data prevista, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora, e l’ordine del giorno da discutere. Gli obblighi di convocazione si considerano espletati in caso di comunicazione effettuata con qualunque strumento che ne garantisca la dimostrabilità, o anche mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede sociale;

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art.16

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.17

Il Presidente, nominato da consiglio direttivo al suo interno, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Titolo III Patrimonio sociale

Art. 18

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.

Art. 19

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.20

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali

Art. 21

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.